Iniziamo con il capire bene cos’è uno sfratto e quando il giudice è legittimato  a darlo.  Andiamo a conoscere gli articoli di legge che lo regolano e quando vanno applicati nella fattispecie.

Lo sfratto: definizione e tipologie

E’ un preciso provvedimento con cui il giudice intima all’inquilino di riconsegnare l’appartamento al proprietario.  La convalida di quest ultimo, avviene attraverso  l’applicazione dell’art 657 del Codice Civile e seguenti. Esistono due ipotesi di sfratto, considerate in modo effettivo nel nostro ordinamento: quello per morosità ( è chiaramente dovuto al mancato pagamento del così detto pigione), e quello per finita locazione, che avviene nel momento in cui il conduttore nonostante si verifichi e legittimi, la scadenza del contratto, non lascia libero l’appartamento del locatore, e d il tipo di sfratto che andiamo ad approfondire.

Sfratto per finita locazione: norme e procedimento

Innanzitutto, dobbiamo evidenziare quando avviene, o meglio a che punto della contrattualizzazione. Durante la prima contrattualizzazione tra locatore e conduttore, e quindi alla scadenza del I contratto sottoscritto. Come inizia la vera e propria procedura giuridica? Lo sintetizziamo di seguito. La procedura inizia con un’intimazione da parte del proprietario dell’appartamento di lasciar libero l’immobile, tutto convalidato, nello specifico, da una citazione in giudizio. La citazione deve chiaramente contenere l’avvertimento al conduttore, che ove non si presentasse o non presentasse regolare opposizione, lo sfratto sarebbe da ritenersi valido, inoltre la citazione deve contenere, e deve essere presentata al Tribunale di riferimento dell’appartamento “occupato”, ovvero se l’appartamento si troverà a Milano, sarà interessato il Tribunale di Milano. L’articolo 657 del Codice Civile, prevede poi che debbano trascorrere non meno di 20 giorni tra il giorno della notifica e quello dell’udienza, e soprattutto il codice dice anche che le parti devono costituirsi in giudizio mediante deposito degli atti in Cancelleria, presso il Tribunale di riferimento, diversamente il procedimento può ritenersi nullo.

Il conduttore: mancata comparizione o opposizione alla citazione?

Se il conduttore come già precisato prima, non compare o non si oppone, il giudice convalida lo sfratto mediante la formula opposta in calce alla citazione, rendendola subito dopo esecutiva, nei successivi 30 giorni. Se invece il conduttore propone regolare opposizione alla citazione, e tale opposizione risulta fondata su prove scritte si apre  apre il così detto procedimento di cognizione, teso ad avvalorare o meno le prove apportate dal conduttore , che se diversamente non risultano valide si continua sulla strada dello sfratto esecutivo. Quindi qualora non ci siano reali motivazioni per non lasciare la casa a scadenza di contratto, è consigliabile rispettare le scadenze sottoscritte all’epoca della sottoscrizione del contratto di locazione. Certo è che se in famiglia c’è un indigente, malato o disabile, diventa tutto più delicato, ed il procedimento è diverso. Un’altra cosa da constatare è se il proprietario dell’immobile, ha fretta di liberare l’appartamento per necessità proprie, o di affittuario diverso, per diversa retribuzione, o per uso strettamente personale, perchè in questi casi, anche il proprietario ha doveri precisi nei confronti di chi in quel momento occupa l’immobile.

Tutto questo per dire, che ove ci fossero motivazioni valide, è consigliabile rivolgersi, nell’immediato al proprio avvocato, che vi consiglierà cosa è necessario, o giusto fare secondo legge, per non incorrere, poi in procedure gravi ed incresciose.