Quota di legittima: chi sono i legittimari e come tutelare i propri diritti ereditari

Quota di legittima: chi sono i legittimari e come tutelare i propri diritti ereditari

“Lascio tutto a chi voglio io”. È una frase che si sente spesso, ma che nell’ordinamento italiano non corrisponde del tutto alla realtà. Il nostro codice civile, infatti, garantisce ai familiari più stretti una parte del patrimonio del defunto che non può essere sottratta loro né con il testamento né con donazioni fatte in vita: è la quota di legittima, detta anche quota di riserva.

Conoscere come funziona la legittima è essenziale per chi vuole pianificare la propria successione senza esporre gli eredi a liti, e per chi ritiene di essere stato ingiustamente escluso o penalizzato. Vediamo le regole principali.

Chi sono i legittimari

I legittimari sono le persone a cui la legge riserva una quota dell’eredità. Sono soltanto tre categorie:

  • il coniuge (e la parte dell’unione civile);
  • i figli e, in loro rappresentanza, i discendenti;
  • gli ascendenti, ma solo se il defunto non ha lasciato figli.

Fratelli, sorelle, nipoti e altri parenti non sono legittimari: possono ereditare per legge in assenza di testamento, ma non hanno diritto a una quota riservata. Anche il convivente di fatto non è legittimario, e per tutelarlo occorre necessariamente fare testamento entro i limiti della quota disponibile.

Quota legittima e quota disponibile

Il patrimonio del defunto si divide idealmente in due parti:

  • la quota di legittima, riservata ai legittimari;
  • la quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chiunque, anche di uno degli stessi legittimari.

Le quote previste dalla legge

L’entità della legittima varia in base alla composizione della famiglia. Le ipotesi più frequenti sono:

  • solo il coniuge: metà del patrimonio;
  • un solo figlio: metà del patrimonio;
  • più figli: due terzi, da dividere in parti uguali;
  • coniuge e un figlio: un terzo ciascuno, con un terzo disponibile;
  • coniuge e più figli: un quarto al coniuge e metà ai figli, con un quarto disponibile;
  • solo ascendenti: un terzo;
  • coniuge e ascendenti: metà al coniuge e un quarto agli ascendenti.

Al coniuge spettano inoltre, in aggiunta alla quota, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la arredano.

Come si calcola la legittima

La riunione fittizia

Per verificare se la legittima è stata rispettata non basta guardare i beni presenti al momento della morte. Il calcolo avviene attraverso la cosiddetta riunione fittizia: si considera il valore dei beni lasciati, si sottraggono i debiti e si aggiunge il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto. Su questa massa complessiva si calcolano le quote riservate.

Questo significa che anche una donazione fatta molti anni prima, ad esempio un immobile regalato a un figlio, può incidere sul calcolo e, se eccessiva, essere oggetto di riduzione.

Le donazioni indirette

Non solo le donazioni formali rientrano nel calcolo. Anche le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di una casa intestata a un figlio o il trasferimento di denaro su un conto altrui, possono essere considerate, con conseguenze spesso trascurate da chi le compie.

Cosa fare se si è stati lesi: l’azione di riduzione

In cosa consiste

Se il testamento o le donazioni eccedono la quota disponibile, il legittimario leso può esercitare l’azione di riduzione. Lo scopo è rendere inefficaci, nella misura necessaria a reintegrare la legittima, le disposizioni testamentarie e, se non bastano, le donazioni, a partire dalla più recente.

Il testamento o la donazione non sono nulli: restano validi, ma vengono “ridotti” quanto basta a ripristinare i diritti del legittimario.

I tempi

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che secondo la giurisprudenza decorrono, per le disposizioni testamentarie lesive, dall’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario e, per le donazioni, dall’apertura della successione. Si tratta di un termine lungo, ma è sempre preferibile non attendere: il tempo rende più difficile ricostruire il patrimonio e recuperare i beni.

L’accettazione con beneficio d’inventario

Una regola tecnica ma importante: il legittimario che agisce in riduzione contro persone che non sono coeredi deve, di regola, avere accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Un errore in questa fase può compromettere l’intera azione.

L’azione di restituzione

Se i beni donati sono stati nel frattempo venduti a terzi, il legittimario può, a determinate condizioni, chiederne la restituzione anche nei confronti dell’acquirente. È uno dei motivi per cui banche e acquirenti guardano con cautela agli immobili di provenienza donativa.

Si può rinunciare alla legittima?

Durante la vita del futuro defunto, non è possibile rinunciare ai diritti di legittimario: il codice vieta i patti sulle successioni non ancora aperte. Esiste però un’eccezione importante, il patto di famiglia, che consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la partecipazione degli altri legittimari, che vengono liquidati.

Dopo la morte, invece, il legittimario è libero di non esercitare l’azione di riduzione o di trovare un accordo con gli altri eredi.

Prevenire le liti: la pianificazione

La maggior parte dei contenziosi sulla legittima nasce da testamenti o donazioni compiuti senza una visione d’insieme. Pianificare con l’aiuto di un avvocato esperto in successioni e eredità consente di valorizzare la quota disponibile, distribuire i beni in modo equilibrato e ridurre il rischio che, alla morte, il patrimonio diventi terreno di scontro tra familiari.

Conclusioni

La quota di legittima è uno dei pilastri del diritto successorio italiano: garantisce al coniuge, ai figli e, in loro assenza, agli ascendenti una parte del patrimonio che nessuna volontà contraria può sottrarre. Chi pianifica la propria successione deve tenerne conto; chi si ritiene leso dispone di strumenti efficaci, come l’azione di riduzione, da esercitare però con competenza e nei tempi previsti dalla legge.